Articolo 272-bis e Decreto 309/2023: come impostare la valutazione tecnica delle emissioni odorigene

Posted On Settembre 24, 2026

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by Ingegneria Emissioni

Dalla norma al dossier tecnico: il passaggio che determina la qualità dell’istruttoria

L’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e gli indirizzi approvati con il Decreto direttoriale MASE n. 309 del 28 giugno 2023 hanno fornito un quadro nazionale per affrontare le emissioni odorigene nei procedimenti ambientali.

Il principio generale è ormai noto: in Italia non esiste un unico limite nazionale valido per ogni attività, ma le Regioni e le autorità competenti possono introdurre limiti, studi, monitoraggi e prescrizioni specifiche.

Per un’impresa, però, conoscere questo principio non è sufficiente.

La vera difficoltà consiste nel trasformare il quadro normativo in una documentazione tecnica coerente, capace di descrivere il processo, individuare le sorgenti e dimostrare che il potenziale impatto odorigeno è stato valutato con dati rappresentativi.

Questa guida non vuole sostituire la verifica della disciplina regionale, l’analisi del titolo autorizzativo o il confronto con l’autorità competente. Il suo obiettivo è più circoscritto: spiegare come costruire la base tecnica necessaria per affrontare una nuova autorizzazione, una modifica dello stabilimento, un rinnovo o una richiesta di approfondimento sulle emissioni odorigene.

Il punto di partenza non è la tecnologia, ma la definizione del problema autorizzativo e del perimetro emissivo.

I due riferimenti nazionali svolgono funzioni diverse

L’articolo 272-bis costituisce la base normativa.

Prevede che la normativa regionale o le autorizzazioni possano stabilire misure per prevenire e limitare le emissioni odorigene. Tali misure possono comprendere valori limite per specifiche sostanze, prescrizioni impiantistiche e gestionali, criteri localizzativi, piani di contenimento e valori espressi in unità odorimetriche.

Il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 309/2023 svolge invece una funzione tecnica, ovvero adotta gli indirizzi elaborati dal Coordinamento Emissioni e fornisce alle autorità un quadro utilizzabile nei procedimenti istruttori e decisionali. Il documento comprende inoltre allegati dedicati agli studi di impatto olfattivo, al campionamento olfattometrico, alla valutazione della percezione del disturbo, alla caratterizzazione chimica e ai sistemi strumentali di monitoraggio.

L’articolo 272-bis stabilisce quali misure possono essere introdotte; gli indirizzi del 2023 aiutano a tradurle nell’istruttoria. Il risultato deve essere un dossier che colleghi norma, processo, sorgenti, dati e interventi.

Prima domanda: perché la valutazione viene richiesta?

Prima di programmare misure o predisporre modelli, occorre chiarire il motivo per cui il tema odorigeno entra nel procedimento.

Le situazioni più frequenti sono:

  • autorizzazione di un nuovo stabilimento con potenziale impatto odorigeno;
  • introduzione di una nuova linea, materia prima o fase produttiva;
  • modifica delle portate, dei punti di emissione o delle modalità di trattamento;
  • rinnovo o riesame di un titolo autorizzativo;
  • richiesta di integrazioni da parte dell’autorità;
  • presenza di segnalazioni pregresse o di una criticità già riconosciuta.

Queste situazioni richiedono basi informative differenti. Un impianto nuovo necessita di una valutazione previsionale; uno stabilimento esistente dispone di dati storici; una modifica impone il confronto tra stato attuale e futuro; le segnalazioni richiedono una ricostruzione temporale degli eventi.

La prima pagina del dossier dovrebbe quindi definire esplicitamente lo scenario.

Scheda iniziale di inquadramento

Domanda Contenuto da chiarire
Qual è il procedimento? Nuova autorizzazione, modifica, rinnovo, riesame o approfondimento
Qual è il titolo ambientale interessato? Titolo applicabile e autorità competente
Perché il tema odori è rilevante? Potenziale intrinseco, variazione emissiva, vicinanza dei ricettori o segnalazioni
Qual è il territorio interessato? Regione, eventuali indirizzi locali e contesto circostante
Qual è il risultato richiesto? Relazione ricognitiva, valutazione semplificata, studio esteso o piano di intervento

Questa scheda non sostituisce la verifica giuridica.

Serve a impedire che venga avviata una campagna tecnica senza avere definito la domanda alla quale il lavoro dovrà rispondere.

Definire il perimetro emissivo prima di raccogliere i dati

Uno degli errori più frequenti consiste nel partire dall’elenco dei camini già presente nell’autorizzazione.

Per gli odori non è sufficiente.

Il perimetro deve comprendere tutte le fasi capaci di trasferire sostanze odorigene verso l’ambiente, anche quando non esiste un punto di emissione formalmente identificato.

Devono essere considerate:

  • sorgenti convogliate;
  • sorgenti diffuse;
  • emissioni fuggitive;
  • sfiati e aperture;
  • stoccaggi;
  • movimentazioni;
  • carichi e scarichi;
  • operazioni di lavaggio;
  • avviamenti e fermate;
  • fasi batch o discontinue;
  • condizioni anomale ragionevolmente prevedibili.

Il lavoro deve partire dalla sequenza reale del processo: materiali, trasformazioni, temperature, tempi e possibilità di rilascio.

Il confine corretto non è “dal ventilatore al camino”, ma dalla formazione dell’odore al ricettore, distinguendo la caratterizzazione della sorgente dalla successiva valutazione della dispersione.

Costruire l’inventario tecnico delle sorgenti

L’inventario delle sorgenti è il primo vero elaborato operativo.

Non dovrebbe limitarsi a un elenco descrittivo. Deve permettere di stabilire quali sorgenti richiedano misure, quali possano essere stimate, quali siano già controllate e quali rappresentino un’incertezza ancora aperta.

Una struttura utile può essere la seguente.

Campo Informazione richiesta
Codice sorgente Identificativo univoco riportato anche in planimetria
Fase produttiva Operazione che genera o libera l’emissione
Tipologia Convogliata, diffusa o fuggitiva
Materiali coinvolti Materie prime, intermedi, prodotti, reflui o rifiuti
Regime di esercizio Continuo, intermittente, batch o emergenziale
Durata e frequenza Ore per evento, eventi per giorno o per settimana
Portata Misurata, stimata o non disponibile
Condizioni Temperatura, umidità, presenza di aerosol o condense
Contenimento Chiusura, depressione, cappa, copertura o assenza di presidio
Trattamento Sistema presente e condizioni operative
Dato disponibile Misura olfattometrica, analisi chimica, stima o nessun dato
Qualità del dato Affidabilità e rappresentatività
Azione necessaria Misura, verifica, intervento o nessuna azione

Il valore dell’inventario dipende dalla capacità di associare ogni sorgente a una fase del processo e a una decisione tecnica.

Classificare l’affidabilità dei dati

Nel lavoro autorizzativo i dati disponibili non hanno tutti lo stesso valore.

Una portata misurata in una condizione produttiva documentata non equivale a una portata nominale ricavata dalla targa del ventilatore. Un campione eseguito durante una fase ordinaria non descrive necessariamente un picco di apertura. Un’analisi effettuata su una linea simile non può essere utilizzata senza verificare materie prime, temperature e modalità di esercizio.

Per rendere esplicita questa differenza è utile classificare le informazioni.

Classe Significato Utilizzo
A Dato misurato, recente e collegato a condizioni operative documentate Utilizzabile direttamente, previa verifica delle unità e del metodo
B Dato misurato ma parzialmente rappresentativo o non recente Utilizzabile con motivazione e analisi delle incertezze
C Dato stimato da progetto, bilancio, letteratura o impianto analogo Utilizzabile per screening o progettazione preliminare
D Dato assente, incoerente o non verificabile Da acquisire prima delle decisioni che ne dipendono

Questa classificazione non è prevista come tale dalla norma.

È uno strumento di ingegneria documentale.

Serve a evitare che assunzioni, stime e misure vengano presentate sullo stesso piano e permette di individuare immediatamente i dati bloccanti.

Separare i dati indispensabili da quelli migliorativi

Non tutte le lacune hanno lo stesso effetto sul procedimento.

Alcune impediscono di valutare il caso. Altre possono essere gestite con ipotesi cautelative. Altre ancora migliorano la qualità della diagnosi ma non bloccano la prima fase.

Sono normalmente bloccanti l’assenza di una descrizione affidabile del processo, sorgenti non identificate, portate principali sconosciute, misure prive delle condizioni operative e la mancata distinzione tra stato attuale e futuro.

Nella fase preliminare possono invece essere stimabili, con motivazione, alcune portate secondarie, profili temporali ricostruiti da cicli documentati o dati provenienti da linee realmente analoghe. Speciazioni estese, monitoraggi continui e campagne stagionali aggiuntive possono essere migliorativi.

La classificazione dipende dalla decisione: un dato migliorativo per una ricognizione può diventare bloccante per una modellazione o una garanzia impiantistica.

Definire una strategia di caratterizzazione, non un elenco di analisi

L’errore successivo consiste nel richiedere tutte le analisi disponibili senza chiarire quale domanda debba risolvere ciascuna misura.

La concentrazione di odore descrive la risposta sensoriale della miscela secondo un metodo standardizzato.

La portata odorimetrica permette di confrontare sorgenti caratterizzate da portate differenti.

L’analisi chimica aiuta a individuare composti, traccianti e possibili rischi specifici.

I dati di portata, temperatura e umidità descrivono le condizioni fisiche del flusso.

La registrazione temporale del processo permette di capire se il campione rappresenta un assetto medio, un picco o una condizione anomala.

La guida specialistica sull’olfattometria approfondirà metodo, panel e incertezza. Qui basta fissare un principio: la misura deve essere scelta in funzione della sorgente e della decisione autorizzativa, non per semplice disponibilità del laboratorio.

Una matrice preliminare può essere costruita in questo modo.

Domanda tecnica Evidenza utile
Quanto odore contiene la corrente? Concentrazione di odore
Quale sorgente contribuisce maggiormente al carico odorigeno? Concentrazione e portata coerenti
Quali sostanze caratterizzano la miscela? Analisi chimica mirata
Quando si verifica il massimo emissivo? Dati temporali di processo e misure sincronizzate
Il sistema di trattamento modifica realmente l’emissione? Campioni ingresso-uscita appaiati e condizioni operative
L’emissione può raggiungere i ricettori in modo significativo? Dati emissivi completi e successiva valutazione di dispersione

Scegliere il livello di approfondimento

Gli indirizzi nazionali descrivono una procedura estesa, una procedura semplificata e, per alcuni rinnovi di stabilimenti esistenti, una relazione di ricognizione.

La scelta non dovrebbe essere fatta soltanto in base alla dimensione dell’impianto.

Devono essere considerati almeno:

  • tipo di procedimento;
  • nuovo stabilimento o installazione esistente;
  • presenza di attività a potenziale impatto odorigeno;
  • modifiche peggiorative del quadro emissivo;
  • pregresse segnalazioni;
  • vicinanza e tipologia dei ricettori;
  • complessità delle sorgenti;
  • disponibilità e qualità dei dati.

La procedura estesa comporta normalmente una valutazione più articolata e può comprendere uno studio di impatto olfattivo mediante modellazione.

La procedura semplificata mantiene la necessità di descrivere processo, sorgenti e misure di prevenzione, ma consente un’impostazione proporzionata al caso.

La relazione di ricognizione ha invece una funzione cautelativa per specifiche situazioni relative a stabilimenti esistenti.

La decisione finale appartiene al quadro regionale e all’autorità competente.

Per questo motivo il dossier tecnico dovrebbe mostrare non soltanto il percorso scelto, ma anche le ragioni per cui quel livello di approfondimento è considerato adeguato.

Preparare correttamente gli input per lo studio di impatto

Quando è richiesto uno studio di dispersione, il modello è soltanto l’ultima parte di una catena.

La qualità del risultato dipende dalla qualità degli input.

Per ciascuna sorgente devono essere coerenti almeno:

  • localizzazione;
  • geometria;
  • quota di rilascio;
  • portata;
  • temperatura;
  • velocità di efflusso;
  • concentrazione o portata di odore;
  • durata e profilo temporale;
  • scenario produttivo associato.

Devono inoltre essere descritti gli edifici, l’orografia, i ricettori e i dati meteorologici utilizzati.

I criteri modellistici e i valori di accettabilità richiedono un approfondimento dedicato. Il punto operativo è che un modello accurato non corregge un inventario incompleto o dati non rappresentativi.

Se manca una sorgente diffusa importante, il risultato sarà formalmente elaborato ma tecnicamente debole.

Verificare prima il contenimento, poi l’abbattimento

Nel dossier autorizzativo deve essere descritta anche la catena di controllo dell’emissione.

Per ogni sorgente occorre verificare:

  1. se l’emissione viene confinata;
  2. se viene realmente intercettata;
  3. se la portata aspirata è compatibile con la modalità di generazione;
  4. se la corrente raggiunge il sistema di trattamento;
  5. se il trattamento opera nelle condizioni previste;
  6. come vengono controllate prestazioni, manutenzione e anomalie.

Un sistema di abbattimento può presentare una buona efficienza sulla corrente che attraversa l’apparecchiatura e, contemporaneamente, non risolvere il problema complessivo perché una parte dell’emissione sfugge alla captazione.

L’autorizzazione dovrebbe quindi essere letta come un sistema di prescrizioni coordinate, non come il solo limite finale al camino.

Il confronto tra tecnologie, il loro dimensionamento e i criteri di garanzia appartengono ad altri approfondimenti. In questa guida interessa dimostrare che la soluzione proposta è collegata alle sorgenti individuate e alle condizioni effettive di esercizio.

Gestire modifiche e scenari futuri senza confonderli con lo stato attuale

Nelle domande relative a modifiche impiantistiche è necessario separare almeno tre configurazioni:

  • stato autorizzato;
  • stato effettivamente esercito;
  • stato futuro proposto.

Le sorgenti, le portate e gli interventi devono essere ricostruiti per ciascuno scenario.

Il confronto deve andare oltre una semplice tabella “prima e dopo” ed evidenziare:

  • sorgenti eliminate;
  • sorgenti nuove;
  • variazioni di portata;
  • variazioni di durata;
  • nuove materie prime;
  • nuove temperature;
  • cambiamenti nei sistemi di captazione;
  • modifiche dei sistemi di trattamento;
  • possibili peggioramenti nelle condizioni transitorie.

Il giudizio sul carattere migliorativo o peggiorativo non dovrebbe essere affidato a una sola percentuale di abbattimento.

Deve derivare dal confronto dell’intero quadro emissivo.

Segnalazioni e casi critici: il dato deve diventare verificabile

Gli indirizzi nazionali prevedono una strategia specifica per la valutazione della percezione del disturbo da parte della popolazione.

Le segnalazioni non sono misure strumentali: devono essere organizzate, validate e confrontate con meteo e attività produttive.

Il documento nazionale utilizza anche una soglia temporale del 2% delle ore di percezione validate come criterio per il passaggio a una successiva fase di verifica. Questo valore non è un limite di emissione al camino e non può essere estratto dal suo contesto procedurale.

Il protocollo completo di raccolta, validazione e correlazione delle segnalazioni richiede un articolo dedicato.

Per il dossier tecnico è sufficiente prevedere fin dall’inizio la disponibilità di:

  • cronologia degli eventi;
  • orari di produzione;
  • fasi potenzialmente correlate;
  • anomalie e manutenzioni;
  • dati meteo;
  • modifiche temporanee della captazione o del trattamento.

Senza questa base temporale, anche una campagna analitica corretta può non riuscire a spiegare la molestia.

Il Piano di gestione degli odori come possibile esito

Nei casi critici, il percorso può portare al riesame o all’aggiornamento dell’autorizzazione e all’adozione di un Piano di gestione degli odori.

Il piano non dovrebbe essere ridotto a un documento descrittivo.

Deve collegare responsabilità, interventi, indicatori, manutenzione, anomalie e modalità di verifica.

La struttura completa del piano, i KPI e le procedure di escalation saranno oggetto di un approfondimento autonomo. Qui interessa il collegamento logico:

sorgenti identificate → criticità verificate → interventi definiti → responsabilità assegnate → risultati controllati.

Caso tecnico: da una richiesta generica a un dossier verificabile

Si consideri uno stabilimento esistente che introduce una nuova fase di riscaldamento e movimentazione di una materia prima organica.

La richiesta iniziale contiene:

  • portata nominale dell’aspirazione;
  • indicazione di un nuovo camino;
  • previsione di uno scrubber;
  • efficienza dichiarata del 90%;
  • assenza di dati odorimetrici.

Queste informazioni non permettono ancora di valutare l’impatto odorigeno.

La ricostruzione individua quattro sorgenti: sfiato del riscaldamento, apertura discontinua dell’apparecchiatura, scarico del prodotto caldo e serbatoio di accumulo. Soltanto la prima risulta collegata allo scrubber.

L’apertura dell’apparecchiatura dura pochi minuti, ma coincide con il massimo rilascio percepibile nel reparto. L’area di scarico non è confinata. Il serbatoio dispone di uno sfiato non caratterizzato.

Il dossier viene quindi riorganizzato in cinque passaggi:

  • definizione dello stato attuale e futuro;
  • inventario delle quattro sorgenti;
  • verifica della captazione durante apertura e scarico;
  • piano di misura associato alle diverse fasi operative;
  • valutazione successiva della necessità e del livello dello studio di impatto.

La domanda non è più “lo scrubber garantisce il 90%?”, ma “quale quota dell’emissione viene intercettata, in quali condizioni e con quali dati può essere dimostrato il quadro futuro?”. È il passaggio dalla conformità formale alla valutazione tecnica.

I sette elaborati che rendono il dossier controllabile

Una documentazione ben costruita dovrebbe permettere all’autorità e al gestore di seguire lo stesso percorso logico.

Gli elaborati minimi possono essere organizzati in sette blocchi.

1. Nota di inquadramento

Descrive procedimento, titolo, scenario, autorità competente e riferimenti applicabili.

2. Relazione di processo

Ricostruisce fasi, materiali, temperature, durate, regimi di esercizio e condizioni anomale.

3. Planimetria e inventario delle sorgenti

Collega ogni sorgente alla posizione, alla fase produttiva e al relativo sistema di controllo.

4. Matrice dei dati

Distingue misure, stime, assunzioni, qualità delle informazioni e lacune da colmare.

5. Strategia di caratterizzazione

Spiega quali misure vengono proposte, per quali sorgenti, in quali condizioni e con quale obiettivo.

6. Valutazione del contenimento e del trattamento

Descrive confinamento, captazione, convogliamento, trattamento, controlli e gestione delle anomalie.

7. Conclusioni e piano delle azioni

Indica cosa è già dimostrato, cosa deve essere misurato, quali interventi sono proposti e quali verifiche devono essere completate.

Questa struttura non è un modulo obbligatorio: rende l’istruttoria tracciabile ed evita informazioni disperse in documenti non collegati.

Checklist finale prima della presentazione

Prima di depositare la documentazione è utile verificare almeno i seguenti punti:

  • il procedimento e l’obiettivo della valutazione sono dichiarati;
  • la disciplina territoriale è stata verificata;
  • stato attuale e stato futuro sono separati;
  • tutte le sorgenti sono riportate in planimetria;
  • le fasi discontinue sono descritte;
  • le misure sono associate alle condizioni produttive;
  • portate e unità sono coerenti;
  • stime e misure sono chiaramente distinte;
  • il sistema di captazione è verificato prima del trattamento;
  • gli input dell’eventuale modello sono tracciabili;
  • le lacune residue sono esplicitate;
  • le azioni future hanno responsabili e tempi definiti.

La checklist non sostituisce l’istruttoria, ma aiuta a prevenire integrazioni dovute a collegamenti incompleti tra processo, sorgenti e dati.

Riferimenti essenziali da verificare

Per il singolo stabilimento, la verifica deve almeno considerare:

  • articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006;
  • Decreto direttoriale MASE n. 309/2023 e relativi allegati;
  • disciplina regionale e indicazioni dell’autorità competente;
  • titolo autorizzativo vigente;
  • eventuali prescrizioni VIA, AIA o di altri procedimenti applicabili;
  • BAT Conclusions e documenti di settore pertinenti.

Il valore e il rapporto tra questi riferimenti richiedono una trattazione specifica. Qui interessa soltanto evitare che il dossier tecnico venga costruito su una fonte isolata.

Conclusione

L’articolo 272-bis e il Decreto direttoriale n. 309/2023 non indicano una tecnologia da installare.

Definiscono un quadro nel quale le emissioni odorigene devono essere individuate, descritte e valutate in modo proporzionato al caso.

Per l’impresa, il risultato più utile non è una relazione che raccolga molti dati.

È un dossier capace di dimostrare:

  • perché il tema odorigeno è rilevante;
  • dove nasce l’emissione;
  • quali sorgenti contribuiscono;
  • quali dati sono affidabili;
  • quali informazioni mancano;
  • come vengono controllati contenimento, captazione e trattamento;
  • quali verifiche permetteranno di confermare il risultato.

La tecnologia viene dopo.

Prima viene la costruzione di un quadro emissivo verificabile.

Ed è proprio la qualità di questo quadro a determinare la solidità dell’autorizzazione e delle decisioni impiantistiche successive.